IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Veduto  il  regio  decreto-legge  21  settembre  1938,   n.   2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Rilevata l'opportunita' di definire un'area di insegnamenti che sia
comune  nei  contenuti  formativi e culturali e negli orari a tutti i
corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato al  fine  di
garantire agli alunni una preparazione di base omogenea;
  Considerata  altresi'  l'esigenza  di  non  definire  rigidamente i
programmi  e  gli  orari  degli  insegnamenti  relativi  ai   singoli
indirizzi  dei  corsi  di qualifica al fine di garantirne la continua
adeguabilita'  in  funzione  del  costante  raccordo  con  il   mondo
produttivo e con il sistema regionale di formazione professionale;
  Valutate  le  esperienze  acquisite a seguito della sperimentazione
effettuata  negli  istituti  professionali   di   Stato,   denominata
"Progetto  '92",  il  cui  impianto formativo e' stato strutturato in
funzione delle esigenze sopra rappresentate;
  Sentito il  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione  che,
nell'adunanza  del  23  aprile 1992, ha espresso parere positivo alla
istituzionalizzazione  in  tutti   i   corsi   di   qualifica   della
sperimentazione assistita "Progetto '92";
                           D e c r e t a:
                               Art. 1.
  1.  I  corsi di qualifica degli istituti professionali hanno durata
triennale e sono articolati in:
     area di insegnamenti comuni a tutti i corsi;
     area di insegnamenti di indirizzo;
     area di approfondimento.